Art. 3.
(Internet e mezzi di comunicazione).

      1. È vietato creare siti nella rete internet il cui contenuto sia finalizzato, direttamente o indirettamente, alla divulgazione o alla pubblicazione di materiale pornografico o di avvisi, annunci o messaggi anche pubblicitari diretti all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di soggetti minori di anni diciotto.
      2. I divieti di cui al comma 1 si estendono a qualsiasi mezzo di comunicazione, compresa la telefonia mobile.
      3. Chiunque violi i divieti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 3.000 a euro 50.000.
      4. Gli organi competenti delle Forze di polizia dispongono l'oscuramento dei siti della rete internet o di qualsiasi mezzo di comunicazione di cui ai commi 1 e 2, i cui contenuti siano ritenuti palesemente illeciti ai sensi del comma 1, dandone immediata comunicazione all'autorità giudiziaria. Il ricorso avverso l'oscuramento non può essere sottoposto ad alcuna condizione sospensiva.